STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI DELL’OSSERVATORIO

Art. 1 – Costituzione

È costituito, ai sensi della L. 383/2000 e la l. r. 42/2012 della Regione Liguria, l’Osservatorio sui Diritti Umani ed Ambientali denominato “ Sguardo sul Mondo Associazione di Promozione Sociale”, abbreviato “Sguardo sul Mondo APS” o “SSM APS”.
La sede dell’Osservatorio, all’atto della sua costituzione, è Genova. La modifica relativa alla sede, operata nei modi previsti dal presente Statuto, non costituisce riforma statutaria.

Art. 2 – Missione

La missione principale dell’Osservatorio è quella di monitorare la situazione dei diritti umani e dell’ambiente su scala planetaria sensibilizzando l’opinione pubblica su problemi e criticità che si riscontreranno e cercando, nel possibile, di proporre alternative e soluzioni, intervenendo direttamente al fine di favorire il godimento dei diritti e la tutela dell’ambiente, nei limiti ed in conformità con le previsioni del presente Statuto. L’Osservatorio, organizzazione apartitica e aconfessionale, riconosce come documento fondamentale la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo per giungere, in prospettiva, a una federazione mondiale in cui tutti gli individui godano di pari diritti nel pieno rispetto della propria individualità e diversità. Altresì riconosce l’importanza della tutela del pianeta Terra, del suo habitat e della necessità di preservarlo.

L’Osservatorio persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale connesse con la tutela e valorizzazione dei diritti civili e la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, con l’esclusione dell’attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 2 della legislazione italiana.

Sono considerate all’interno della tutela dei diritti civili anche le finalità di istruzione rivolte ai migranti richiedenti asilo e rifugiati, nonché attività di assistenza sociale nei confronti delle categorie deboli della società.

L’Osservatorio non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, inoltre è da considerarsi indipendente da istituzioni governative e religiose, nonché da imprese economiche multinazionali le cui caratteristiche e finalità potrebbero confliggere con gli scopi perseguiti dall’Osservatorio.

Art. 3 – Modalità di perseguimento della Missione

Per il perseguimento dei suoi fini l’Osservatorio si rapporta con i governi, con le organizzazioni intergovernative, con i gruppi politici, le altre organizzazioni non governative e le aziende al fine di raccogliere informazioni sulla situazione della tutela e garanzia dei diritti umani e della tutela dell’ambiente naturale.
L’Osservatorio pubblica con ogni mezzo ritenuto utile e sempre almeno in due lingue (di cui una l’italiano, lingua ufficiale dell’Osservatorio) le risultanze delle sue indagini, delle sue verifiche, dei suoi contatti, dandone la più ampia diffusione possibile. Laddove possibile l’Osservatorio svolge ricerche finalizzate alla proposizione di alternative e soluzioni elaborando poi dei documenti che sono consegnati ai governi e successivamente diffusi nella maniera più ampia possibile.
Delle attività di ricerca dell’osservatorio fanno parte anche attività volte alla ricerca di soluzioni di diritto interno e di diritto internazionale per favorire l’armonizzazione di diversi ordinamenti, il mantenimento e la creazione di soggetti sovranazionali che possano avvicinare alla realizzazione del fine ultimo della federazione mondiale.
Su un piano generale, in presenza di violazione di diritti umani, o di grave pericolo per l’ambiente in prima battuta l’Osservatorio supporta l’azione delle altre Organizzazioni promuovendone l’attività ed invitando i soci ad aderire a determinate iniziative. Tuttavia, laddove sul caso di violazione dei diritti umani o di grave pericolo per l’ambiente non risulti essersi attivata alcuna altra organizzazione, l’Osservatorio stesso può, nei limiti ed in conformità con il presente Statuto, decidere una azione diretta.
Sul territorio in cui è presente una sede dell’Osservatorio e può operare direttamente senza difficoltà, l’Osservatorio si adopera per svolgere un ruolo attivo e partecipe con le altre realtà e con le istituzioni locali per il perseguimento le finalità di solidarietà sociale di cui all’Art. 2 del presente Statuto.

TITOLO II – PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICA DELL’OSSERVATORIO

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:
1) dal patrimonio iniziale
2) dalle quote sociali
3) dalle liberalità
4) dagli avanzi gestionali derivanti dalle attività istituzionali
4) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociali
5) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti lovali, persone fisiche o giuridiche, e da contributi, sussidi, elargizioni
6) da eventuali entrate per servizi prestati o beni ceduti dall’Osservatorio
7) da beni mobili e immobili divenuti proprietà dell’Osservatorio
8) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio
Esso è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia contribuito ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 5 – Formazione del bilancio e destinazione delle risorse

Ogni anno, entro il 30 Aprile, l’Assemblea dei Soci deve procedere all’approvazione del bilancio.
Il bilancio dell’Osservatorio, al netto delle quote di iscrizione dello stesso ad altre realtà che condividono le medesime finalità, deve essere di regola così ripartito:
50% Tutela dei diritti umani
30% Tutela dell’ambiente e prevenzione dei cambiamenti climatici
20% Gestione ordinaria dell’Osservatorio
Pur potendo queste percentuali, soprattutto nel bilancio consuntivo, variare, salvo gravissimi casi di comprovata necessità che devono essere attestate dall’unanimità del Consiglio Direttivo e dai 2/3 dell’Assemblea dei Soci, la percentuale di risorse destinate complessivamente alla tutela dei diritti umani ed alla tutela dell’ambiente non può mai scendere al di sotto del 70%

Art. 6 – Norma etica nell’accettazione di risorse

Al fine di garantire la propria autonomia, l’Osservatorio non può in nessun caso ricevere risorse da istituzioni o strutture governative.
Prima di accettare risorse da imprese multinazionali, ovvero da imprese operanti in aree svantaggiate della Terra, l’Osservatorio per quanto possibile ha il dovere di accertare il rispetto da parte di queste dei diritti umani e dell’ambiente.
In nessun caso verranno accettate risorse da aziende che producono armi e/o ne favoriscano la diffusione, o che violino le convenzioni internazionali in materia di lavoro, ovvero da soggetti che siano stati condannati o abbiano processi in corso per reati di stampo mafioso.

Art. 7 – Esclusione delle finalità di profitto e principio della tracciabilità

L’Osservatorio non distribuirà in nessun caso, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre APS o ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione vanno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Al fine di assicurare la tracciabilità delle risorse che garantisca il pieno rispetto della norma etica contenuta nell’Art. 6 del presente Statuto, nessuna elargizione in denaro di importo superiore ad €100 può essere accettata in contanti, salvo che questa non sia versata a titolo di quota sociale. Tutte le elargizioni di importo superiore ad €100 devono essere ricevute mediante bonifico bancario, assegno, pagamento con carta di credito o altro mezzo idoneo ad assicurare la tracciabilità della transazione.

TITOLO III – I SOCI DELL’OSSERVATORIO

Art. 8 – Soci

L’Osservatorio è aperto a tutte le persone fisiche che condividano ed accettino i principi e gli scopi dell’Osservatorio, nonché lo Statuto, i Regolamenti e le delibere legittimamente assunte dagli organi statutari.
Tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, provvedano a versare la quota associativa annua, ed abbiano compiuto almeno compiuto il 14° anno d’età possono associarsi, e nella qualità di soci possono partecipare alle decisioni ed alla gestione dell’Osservatorio in conformità con quanto previsto dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo, in casi straordinari e con parere motivato, può respingere la domanda di adesione. In tal caso la persona che voglia iscriversi ha facoltà di presentare ricorso avverso il diniego all’Assemblea dei Soci nel termine di 30 giorni. L’Assemblea dei Soci provvederà a valutare sulla domanda di iscrizione alla prima seduta utile.
L’iscrizione è valida a decorrere dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo, ed ha validità per un anno solare.
La qualifica di socio si perde per recesso presentato in forma scritta al Consiglio o per espulsione deliberata dai competenti organi sociali in conformità con il presente Statuto. Se la quota non viene pagata per due annualità consecutive il Consiglio Direttivo pronuncia la decadenza del socio.
Le norme regolamentari eventualmente approvate in materia di adesione e partecipazione alle attività dell’associazione, così come le presenti norme statutarie, devono essere volte a garantire l’effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per ogni decisione sottoposta all’Assemblea dei Soci ed in particolare per l’approvazione e le modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi dell’Associazione, nonché modalità idonee ad assicurare partecipazione e rappresentanza, sia pure in organismi interni di natura consultiva, ai soci di minore età.

Art. 9 – Norme generali per le quote sociali

La quota sociale è personale, non è trasmissibile né rivalutabile e non può essere restituita neanche parzialmente per alcun motivo.
La quota sociale è stabilita dall’Assemblea dei Soci ed è identica per tutti gli associati.

Art. 10 – Sanzioni

La persona iscritta che svolga attività contraria alle finalità dell’Osservatorio, ne violi lo Statuto o il Regolamento, o non ottemperi alle delibere legittimamente assunte dai competenti organi sociali, è passibile, secondo la gravità del caso, delle sanzioni dell’ammonimento, della sospensione dall’attività associativa fino a 12 (dodici) mesi, o dell’espulsione per un massimo di quattro anni. Sulla riammissione della persona espulsa, la cui domanda deve essere presentata in forma scritta, trascorso il periodo d’espulsione, decide il Consiglio Direttivo.
La sanzione è comminata dal Consiglio Direttivo sentita per quanto possibile la persona interessata. La sanzione può comunque essere comminata dal Consiglio se l’interessato rinuncia al diritto di essere sentito.
La persona colpita dalla sanzione può ricorrere all’Assemblea dei Soci per iscritto entro 14 giorni dalla notifica del provvedimento, e l’Assemblea deve riunirsi e decidere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
La persona iscritta colpita da provvedimento definitivo di sospensione o espulsione decade automaticamente dalla carica od incarico eventualmente ricoperta.
La persona iscritta colpita da provvedimento definitivo di sospensione o di espulsione non può essere eletta ad alcuna carica interna per i 12 mesi successivi alla cessazione del provvedimento sanzionatorio.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI DELL’OSSERVATORIO

Art. 11 – Organi sociali

Gli organi dell’Osservatorio si dividono in organi di primo grado ed organi di secondo grado.
Gli organi di primo grado sono necessari e svolgono una funzione decisionale, amministrativa, esecutiva o di rappresentanza dell’Osservatorio.
Gli organi di secondo grado sono organi opzionali la cui esistenza è connessa a determinati presupposti e che svolgono funzioni meramente consultive pur con il dovere da parte degli organi di primo grado di tenere in considerazione quanto da loro espresso.
Sono Organi di primo grado dell’Osservatorio:
1)L’Assemblea dei Soci
2)Il Consiglio Direttivo
3)Il Presidente
4)Il Vicepresidente
5)Il Tesoriere
6)Il Segretario
Laddove l’Assemblea lo ritenga, la carica di tesoriere e quella di segretario possono essere ricoperte dalla stessa persona.
Sono organi di secondo grado dell’Osservatorio:
1)Il Comitato New York
2)Il Comitato per il dialogo interreligioso
3)Le Commissioni
Tutte le cariche elettive all’interno dell’Associazione sono assunte e svolte a titolo rigorosamente gratuito fatto salvo il solo diritto al rimborso spese per spese anticipate e debitamente documentate. Su eventuali rimborsi è chiamato a pronunciarsi il Consiglio Direttivo sentito il Tesoriere, o, quando sia il tesoriere a richiedere il rimborso, il Presidente.

Art. 12 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è in linea generale composta da tutte le persone iscritte in regola con la quota, e da eventuali osservatori. Nel solo caso in cui l’Assemblea sia chiamata a deliberare sul ricorso di un socio avverso un provvedimento sanzionatorio, la presenza degli osservatori è sempre vietata e dalla sua composizione sono esclusi i membri del Consiglio Direttivo, fatto salvo il diritto dell’Assemblea di ascoltarne un componente per valutare meglio la questione.
L’Assemblea dei Soci è di regola convocata dal Consiglio Direttivo, salvo in caso di ricorso di un socio avverso un provvedimento sanzionatorio, nel qual caso la convocazione è operata dal socio più anziano per tessera non appartenente al Consiglio Direttivo, ed in caso di pari anzianità di tessera dal socio anagraficamente più anziano tra i soci che sono iscritti da più tempo. L’Assemblea dei soci può, in ogni caso, essere convocata dal Presidente laddove il Consiglio Direttivo non abbia modo di riunirsi validamente o in caso di richiesta di un quinto della base sociale.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria, che si riunisce almeno una volta l’anno entro il mese di aprile, elegge il Consiglio Direttivo, approva i bilanci, delibera in generale sull’attività dell’Osservatorio, ed assume le altre delibere in conformità con il presente Statuto. Essa è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti, mentre è valida in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti. Tra le due convocazioni non devono trascorrere meno di 24 ore. Essa delibera a maggioranza semplice.
L’Assemblea straordinaria delibera la riforma dello Statuto ed approva i regolamenti interni. Essa è valida sempre e solo se è presente la metà più uno dei componenti. Al fine di deliberare l’adozione di regolamenti essa delibera a maggioranza semplice, al fine di deliberare la riforma dello Statuto essa necessita del voto favorevole dei 2/3 degli iscritti.
La Convocazione dell’Assemblea deve sempre essere in forma scritta e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di riunione nonché l’ordine del giorno su cui l’Assemblea è chiamata a deliberare. La convocazione deve essere diramata ai soci almeno 14 giorni prima dell’adunanza. A tutti gli effetti la pubblicazione sul sito dell’Osservatorio ha piena validità a questo fine.
Il verbale deve essere redatto contestualmente. Il Presidente, laddove l’Assemblea tratti singoli casi di violazioni di diritti umani o questioni particolarmente delicate relative ai rapporti dell’Osservatorio con altri soggetti governativi o non governativi, può secretare il verbale o parte di esso, fermo restando il dovere di dare compiuta informazione dello svolgimento delle Assemblee ai soci assenti e di conservare il verbale nel pieno rispetto della legge dello Stato all’interno del quale l’osservatorio opera.
Il Verbale può essere sostituito, laddove vi sia il parere favorevole dei due terzi dei presenti, dalla videoregistrazione dei lavori.
L’Assemblea è di regola presieduta dal Presidente o dal socio anziano. Tuttavia, su richiesta di 2/3 dei presenti o in caso di assenza di questi, essa elegge a maggioranza semplice il proprio presidente. La funzione di segretario è di regola svolta dal Segretario dell’Osservatorio, in caso di sua assenza un socio è chiamato a svolgere la funzione segretario da parte di chi presiede l’Assemblea.
All’Assemblea si può essere presenti in proprio o per delega. Le deleghe devono essere conferite in forma scritta, datata e sottoscritta ad altri soci ed in nessun caso può essere delegato un esterno. Il Presidente ed il Vicepresidente possono ricevere delega esclusivamente da altri membri del Consiglio Direttivo. Nessun socio può avere più di due deleghe. Nel caso di Assemblea Straordinaria la delega deve contenere espressamente le idee del delegante. Nel caso di Assemblea Ordinaria la delega, a pena di nullità, deve contenere l’indicazione espressa che il socio accetta senza riserve l’operato del delegato.
Laddove le risorse tecniche lo consentano è ammessa la partecipazione ai lavori in videoconferenza. Il Socio che volesse avvalersi di questa possibilità ne deve dare comunicazione al Presidente almeno 5 giorni prima della riunione.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo  

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo cura l’ordinaria amministrazione e l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci, esso adotta laddove necessari provvedimenti sanzionatori nei confronti dei soci sentiti gli interessati a norma dell’Art. 10 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento da un Vicepresidente, mediante comunicazione scritta contenente la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno. Tale comunicazione deve essere diramata ai consiglieri almeno sette giorni prima della riunione. A tutti gli effetti la pubblicazione sul sito dell’Osservatorio ha piena validità a questo fine.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice su ogni argomento, eccezion fatta per la delibera che commina provvedimenti sanzionatori per la quale è richiesto il voto favorevole dei due terzi per l’ammonimento e la sospensione e l’unanimità per l’espulsione. In caso di parità nello scrutinio, il voto del Presidente è determinante per l’assunzione della delibera.
Il Verbale del Consiglio Direttivo è redatto contestualmente. Il Presidente, laddove il Consiglio tratti singoli casi di violazioni di diritti umani o questioni particolarmente delicate relative ai rapporti dell’Osservatorio con altri soggetti governativi o non governativi, può secretare il verbale o parte di esso, fermo restando il dovere di dare compiuta informazione dello svolgimento delle Assemblee ai soci assenti e di conservare il verbale nel pieno rispetto della legge dello Stato all’interno del quale l’osservatorio opera.
Il Verbale può essere sostituito, laddove vi sia il parere favorevole dei due terzi dei presenti, dalla videoregistrazione dei lavori.
Per la partecipazione al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.
Laddove le risorse tecniche lo consentano è ammessa la partecipazione ai lavori in videoconferenza. Il Consigliere che volesse avvalersi di questa possibilità ne deve dare comunicazione al Presidente almeno 3 giorni prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci e resta in carica 3 anni. Esso decade in caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente o della metà più uno dei suoi componenti. Qualora all’inizio del proprio mandato le cariche di segretario e di presidente coincidano nella medesima persona e questa, nel corso del mandato, lasci una sola delle due cariche ad altro, queste dimissioni non vengono conteggiate ai fini della decadenza, ed il computo viene fatto su un componente in più rispetto alla composizione originaria.
Le dimissioni dalle cariche direttive vanno presentate in forma scritta al Presidente. Qualora sia il Presidente che intenda dimettersi, la comunicazione dovrà essere consegnata al Vicepresidente. Per avere efficacia le dimissioni dalle cariche direttive devono essere accolte dal Consiglio Direttivo entro 14 giorni dalla data di deposito.

Art. 14 – Incompatibilità

Al Consiglio Direttivo possono essere eletti tutti i soci che al momento dell’elezione abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, fatti salvi i soci che si vengano a trovare nelle situazioni previste dal comma terzo del presente articolo.
I membri del Consiglio Direttivo che nel corso del triennio si vengano a trovare in una delle situazioni previste dal terzo comma del presente articolo decadono immediatamente.
Non è compatibile con l’elezione a Presidente o Vicepresidente l’appartenenza al Consiglio Direttivo di un’altra organizzazione avente analoghe finalità in un ruolo che implichi la rappresentanza esterna di tale organizzazione. Non è compatibile con l’elezione al Consiglio Direttivo l’appartenenza alla magistratura, a forze di polizia o ad esercito nonché l’essere membri di istituzioni statali con potestà legislativa. È altresì incompatibile con gli uffici direttivi nell’osservatorio l’appartenenza al clero di qualsiasi fede.
Può costituire causa di incompatibilità essere dipendenti di imprese multinazionali che dovessero operare contro i diritti umani e l’ambiente come l’appartenenza ad ogni istituzione o impresa sottoposta all’attenzione dell’Osservatorio. In quest’ultimo caso l’incompatibilità può, comunque, a giudizio dell’Assemblea, portare a un semplice dovere di astensione.
I soci minorenni ed i soci appartenenti al clero di una confessione religiosa, pur non potendo essere eletti all’interno del Consiglio Direttivo, possono godere di speciali ruoli di rilievo all’interno dell’organizzazione in conformità con quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 15 – Il Presidente

Il Presidente ha la piena rappresentanza esterna dell’Associazione ed è il responsabile dell’Associazione. Egli cura l’esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti dell’Associazione e svolge tutti i compiti che gli sono affidati dal presente Statuto e dal regolamento interno.

Art. 16 – Il Vicepresidente

Nelle eventuali sedi decentrate aperte in base al vigente Statuto, nonché in caso di impedimento del Presidente, è il Vicepresidente a svolgere i compiti del Presidente. In caso di più Vicepresidenti eletti dall’Assemblea dei Soci per la medesima sede, l’ordine di subentro segue l’ordine con il quale i Vicepresidenti risultano eletti.
Il Vicepresidente, se è a questo delegato dal Consiglio Direttivo, e non è nella situazione di incompatibilità prevista dall’Art. 18 secondo comma, può svolgere il ruolo di vice tesoriere, e, a questo fine, può avere potere di firma sul conto dell’Associazione.
Qualora il Presidente muoia o sia permanentemente inabile, il Vicepresidente o il primo di essi dichiara il Consiglio Direttivo in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, e provvede senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio nel termine perentorio di 30 giorni.

Art. 17 – Il Segretario

Il Segretario cura l’aggiornamento del libro dei soci e la redazione dei verbali. Egli coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nella gestione della corrispondenza interna all’Osservatorio avendo potere di firma della corrispondenza stessa. Qualora egli non si trovi in posizione di incompatibilità con la presidenza dell’Associazione a norma dell’Art. 14 del Presente Statuto, egli può essere delegato dal Presidente anche per curare la corrispondenza esterna di determinate pratiche espressamente individuate nella delega che deve assumere forma scritta.
L’Assemblea dei Soci può procedere all’elezione di uno o più vicesegretari al fine di assicurare il miglior andamento dell’Associazione. In questo caso essi subentrano al segretario in ordine di elezione. Tuttavia, contrariamente a quanto accade per i vicepresidenti nel loro rapporto col Presidente, essi non possono partecipare al Consiglio Direttivo se non in sostituzione del Segretario. L’elezione dei vicesegretari non è preclusa neppure qualora la carica di Segretario sia ricoperta dal Tesoriere. Anche in questo caso, comunque, l’elezione riguarda solo il conferimento del potere di sostituzione nella funzione di segretario e non in quelle di tesoriere.

Art. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nella gestione economica dell’Osservatorio, egli, insieme al Presidente, ha potere di firma sui conti dell’Osservatorio. Nell’eventualità dell’esistenza di sedi decentrate, e nel caso in cui sia deliberata autonomia finanziaria per Comitati o Commissioni ha un compito di vigilanza. In questo caso i responsabili delle sedi decentrati, dei comitati e delle commissioni hanno il dovere di rispondere ad ogni sua richiesta di verifica ed esibizione delle pezze giustificativa.
Al fine di assicurare il pieno svolgimento delle funzioni di verifica e controllo sue proprie, il Tesoriere non può avere col Presidente vincoli di parentela fino al terzo grado.

Art. 19 – Revoca dei membri del Consiglio Direttivo

L’Assemblea dei soci, convocata su richiesta di un quarto della base sociale, con la presenza di non meno della metà dei suoi componenti e deliberando con una maggioranza dei due terzi dei presenti, per gravissimi motivi, può provvedere alla revoca di un Consigliere.
Qualora l’Assemblea revochi il Presidente, essa si auto riconvoca entro 14 giorni per procedere all’elezione del nuovo Consiglio.  Qualora sia stato revocato un altro componente, il Presidente procede in tempi stretti alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione suppletiva.
Il Consiglio Direttivo, in seguito alla revoca di un suo componente, o il nuovo Consiglio Direttivo, in caso di revoca del Presidente, alla prima seduta utile procede a valutare eventuali sanzioni a norma dell’art. 10 del presente Statuto contro il socio cui è stato revocato il mandato.

Art. 20 – Il Comitato New York

I soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età compongono il Comitato New York che si occupa in particolare del monitoraggio e delle decisioni concernenti i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza come riconosciuti dalla Convenzione di New York.
Il Comitato è presieduto dal socio minore d’età anagraficamente più anziano che provvede alla convocazione del Comitato anche per le vie brevi. Il Comitato svolge un ruolo consultivo nei confronti del Consiglio Direttivo e può chiedere al Presidente, mediante comunicazione scritta, di essere ascoltato dall’Assemblea dei Soci.
Di ogni seduta del Comitato viene redatto processo verbale tempestivamente portato a conoscenza del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Comitato può essere autorizzato dal Presidente dell’Associazione ad occuparsi direttamente di alcune questioni connesse con la Convenzione di New York a nome e per conto dell’Osservatorio. Questa autorizzazione è pubblicata sul sito dell’Osservatorio ed è a tempo.

Art. 21 – Il Comitato per il dialogo interreligioso           

Laddove l’adesione all’osservatorio da parte di esponenti di diverse confessioni religiose lo consenta, il Consiglio Direttivo provvede alla costituzione del Comitato per il dialogo interreligioso che deve essere composto da un minimo di 1 ed un massimo di 3 soci appartenenti al clero di ciascuna religione rappresentata nell’associazione. Le fedi devono essere rappresentate paritariamente.   Il Comitato così formato resta in carica fino ad eventuale revoca del Consiglio Direttivo, od al venir meno della pluralità di fedi rappresentate, a prescindere dalla durata in carica del Consiglio Direttivo che l’ha costituito.
Il Comitato opera in maniera informale, elaborando laddove utile e possibile dei testi da affidare al Consiglio Direttivo che ne provvederà a dare divulgazione esterna allo scopo di contribuire a spiegare alla pubblica opinione le diverse posizioni delle varie fedi in merito a temi importanti di comune interesse.

Art. 22 – Commissioni

In qualunque momento, l’Assemblea Ordinaria dei Soci può costituire commissioni ad hoc che si occupino di singole questioni o problematiche. La durata delle commissioni non può in nessun caso superare quelle del Consiglio Direttivo.
Ogni Commissione ha un Presidente che coordina l’attività della Commissione stessa. Qualora l’Assemblea non abbia provveduto ad indicarlo si intende Presidente il socio più anziano per tessera ed in caso di più soci con la più lunga iscrizione, colui che tra loro è anagraficamente più anziano.
Le Commissioni, salvo che l’Assemblea non abbia disposto diversamente per il singolo caso, non dispongono di autonomia finanziaria.
Delle riunioni delle Commissioni deve essere redatto idoneo verbale da consegnare al Presidente dell’Associazione che ha il compito di monitorare l’attività delle Commissioni e provvedere alla pubblicazione degli atti delle Commissioni sul sito dell’Osservatorio.

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’OSSERVATORIO E PARTECIPAZIONE ESTERNA

Art. 23 – Cambio di sede e creazione di sedi decentrate

Il cambio della sede dell’Osservatorio, e la creazione di sedi decentrate affidate a Vicepresidente, vengono in genere operati a mezzo di delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Presidente, a maggioranza semplice. Qualora la necessità del cambio di sede derivi da imprescindibili obblighi gravanti sull’Osservatorio, tale decisione può essere assunta per le vie brevi dal Consiglio Direttivo mediante apposizione di firme su un documento predisposto dal Presidente. Tale documento si intende in vigore dal momento in cui è stato firmato dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. La creazione di sedi decentrate non può in alcun modo essere operato dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Riconoscimento legale da soggetti governativi

Per svolgere nel migliore dei modi i propri compiti, l’Osservatorio fa domanda nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dalle leggi, di riconoscimento alle strutture governative preposte, a cominciare da quelle legate ai Ministeri degli Esteri ed ai Ministeri dell’Ambiente.
A questo fine il Presidente può procedere in autonomia senza necessità di autorizzazione da parte di alcun organo sociale. Tuttavia l’Assemblea dei Soci può in ogni tempo procedere ad una delibera che limita questo potere del Presidente per quanto riguarda specifiche strutture o specifici Paesi. Tale delibera deve essere motivata espressamente da gravi motivi. Mancando la motivazione espressa, tale delibera sarà da ritenersi nulla, ed il Presidente sarà libero di disattenderla.
In nessun caso il Vicepresidente può curare pratiche di riconoscimento legale che non siano previamente state avviate dal Presidente.

Art. 25 – Adesione ad altre realtà con finalità analoghe

L’Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l’adesione ad organizzazioni non governative che perseguano analoghe finalità.
Analogamente l’Assemblea, su proposta del Consiglio delibera le dimissioni dell’Osservatorio da organizzazioni non governative cui ha aderito in precedenza.

Art. 26 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Osservatorio, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano le stesse finalità o, ove questo non sia possibile, comunque a fini di pubblica utilità il più possibile connessi con gli scopi dell’Osservatorio, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge italiana 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI – NORME DI RINVIO

Art. 27 – Norme esterne riconosciute di rango statutario

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione di New York sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nonché la convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1981, la Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o punizioni inumani e degradanti del 1987 e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2008 sono considerate dall’Osservatorio norme a massimo grado di vincolatività che devono in via esclusiva ispirare l’attività sociale. In nessun caso possono essere operate attività che mettano in discussione i diritti ivi sanciti, anche se questo fosse fatto per difendere promuovere o valorizzare altri diritti o concorrere alla difesa dell’ambiente ed alla lotta contro i cambiamenti climatici.
L’Osservatorio tiene in debita considerazione nello svolgimento delle proprie azioni tutti gli strumenti internazionali di difesa dei diritti umani anche non firmati e ratificati dallo Stato Italiano nel quale l’Osservatorio ha sede, in quanto non confliggenti con gli atti internazionali citati al comma 1 del presente articolo.

Art. 28 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle leggi vigenti nel territorio ove l’Osservatorio ha la sua sede principale.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE

Art. 29 – Primo Consiglio Direttivo

Il Primo Consiglio Direttivo dell’Osservatorio, in considerazione del fatto che l’Osservatorio si costituisce nella parte terminale dell’anno ed abbisogna di un periodo per avviare le attività, in deroga a quanto previsto dall’Art. 13 comma 9 del presente Statuto, resta in carica sino all’anno solare 2020, anno nel quale, entro il mese di Aprile, e salvo precedente decadenza del Consiglio, l’Assemblea dei Soci deve procedere al primo rinnovo cariche.
Qualora, per qualsiasi ragione, il primo consiglio cessasse dalle sue funzioni prima del tempo stabilito, l’Assemblea procederà, comunque, all’elezione di un nuovo Consiglio il cui mandato durerà 3 anni secondo quanto previsto dal richiamato art. 13 comma 9 del presente Statuto.

Art. 30 – Primo Bilancio

In fase costitutiva, in considerazione del fatto che l’Osservatorio si costituisce nella parte terminale dell’anno, non viene redatto bilancio previsionale. Il primo bilancio previsionale, unitamente al bilancio consuntivo del periodo transitorio iniziale, sarà approvato dall’Assemblea dei Soci nel termine statutario del 30 Aprile.